Il caldo estremo non costituisce un mero disagio ambientale, bensì un rischio riconosciuto per la salute e la sicurezza dei lavoratori, disciplinato dal D.Lgs. 81/2008 e dai successivi provvedimenti normativi, e un fattore di rischio da presidiare anche nei confronti degli alunni, nell’ambito del generale obbligo di vigilanza e tutela dell’incolumità (artt. 2047-2048 e 2087 Codice Civile).
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